Sono numerose le volte in cui gli amanti degli amici a quattro zampe si trovano a dover fronteggiare situazioni spiacevoli all’interno del Condominio in cui vivono, relativamente al disturbo (reale o presunto) che questi ultimi possono apportare agli altri condòmini, talvolta meno predisposti all’amore verso di loro.

Ci occuperemo dunque di chiarire quali sono i comportamenti da tenere all’interno di un Condominio e soprattutto quali sono le regole che la legge stabilisce a tutela di chi detiene un animale e dell’animale stesso, che ricordiamo non possono essere in alcun modo derogate da un regolamento di Condominio.

È pacifico che il proprietario dell’animale da affezione è sempre e comunque responsabile dei suoi comportamenti ai sensi dell’art. 2052 c.c. rubricato “Danno cagionato da animali” e, ai sensi dell’art 1 dell’ordinanza sull’incolumità pubblica del 6 agosto 2013, risponde delle lesioni da questo causate sia civilmente che penalmente, ma fatta questa breve premessa, esponiamo quali sono i dettami del legislatore in materia di detenzione di animali all’interno di un condominio.

Conseguentemente, ogni inquilino è assolutamente libero di possedere o detenere all’interno del proprio appartamento cani o gatti e qualsiasi disposizione del regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali domestici in casa o qualsivoglia intervento a discapito dell’animale, come il divieto dell’uso dell’ascensore o delle scale, è nullo e vi è la possibilità per il destinatario del provvedimento di ricorrere al Giudice di Pace entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione o di ricezione di un eventuale documento che riporti i dinieghi suddetti.

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IN TEMA DI DETENZIONE ANIMALI DOMESTICI …

In relazione agli spazi comuni, la legge stabilisce che l’animale da affezione debba obbligatoriamente essere tenuto al guinzaglio delle dimensioni di almeno 1,50 metri ma in merito alla museruola non è sempre obbligatorio che il cane la porti.

In merito alle immissioni di rumori, il codice civile all’art. 844 stabilisce che possano essere vietate solo qualora superino la normale tollerabilità, di conseguenza i rumori provocati dall’abbaiare del cane possono essere fatti cessare solo qualora questi provochino un disturbo tale da alterare la vita di chi li subisce (per esempio qualora il cane abbai durante le ore notturne in maniera costante) e solo qualora questi malesseri o sofferenze siano essere provate e certificate da un medico o da un ente tecnico apposito.

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