Ecobonus Breve guida

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Con ecobonus genericamente si intendono tutte quelle agevolazioni previste dallo Stato per i proprietari di immobili che decidono di effettuare lavori particolari ai loro edifici.

Interventi volti a migliorare l’efficienza energetica della struttura, ma anche la ristrutturazione e azioni mirate a migliorare le prestazioni antisismiche degli edifici (sismabonus).

Le detrazioni previste dal Decreto Rilancio per l’ecobonus 2020 riguardano le spese fatte dal primo luglio al 31 dicembre 2021. La percentuale di detrazione prevista dal nuovo decreto è del 110%.

Quali interventi posso realizzare con l’ecobonus

La norma all’articolo 128 spiega quali sono gli interventi detraibili con questa percentuale:

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  • Isolamento termico: secondo la norma gli interventi devono riguardare oltre il 25% della superficie d’intonaco, con tetto di spesa massimo di 60.000 euro riferita a ogni singola unità immobiliare.

Riguardo all’isolamento termico delle singole unità immobiliari condominiali, un emendamento presentato ha previsto la distinzione tra i palazzi da due a otto unità per cui il tetto è a 40.000 euro, mentre per strutture uni o plurifamiliari con ingresso autonomo dall’esterno la soglia è fissata a 50.000 euro per ogni unità.

  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali nelle parti comuni dei condomini: l’efficienza dei nuovi impianti deve essere almeno di classe A. Tetto di spesa fissato a 30.000 euro per ogni unità immobiliare.

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore in abitazioni unifamiliari (non appartamenti in un condominio, si intende case singole). Tetto massimo fissato a 30.000 euro.

A giugno, la Maggioranza ha presentato un emendamento al DL Rilancio chiedendo l’estensione dell’ecobonus fino al 2022 e la disponibilità dell’incentivo anche per alberghi e centri sportivi. Con la legge di conversione del DL Rilancio la misura è stata estesa al 2022 per l’edilizia popolare. 

Ecobonus Breve guida: Le seconde case

Il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale spiega che la detrazione è possibile anche per interventi sulle seconde case, ma queste non devono essere unifamiliari. Tra giugno e luglio la norma è stata riformulata prevedendo anche strutture unifamiliari e anche su richiesta da parte delle Onlus.

Con la legge di conversione del DL Rilancio, è stata prevista la possibilità per i contribuenti di fruire della misura per due abitazioni, sia uni che plurifamiliari, oltre che in condominio.

Interventi di efficientamento energetico

Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di accedere alla super detrazione dell’ecobonus 2020 anche per interventi di efficientamento energetico abbinati ad almeno uno dei tre interventi precedentemente descritti. Per usufruire della detrazione al 110%, non basta quindi svolgere interventi come sostituzione e posa di infissi, adottare schermature solari o sostituire impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione con efficienza almeno di classe A, ma questi lavori devono essere svolti in congiunzione con quelli spiegati nei tre punti precedenti.

La conversione in legge del DL Rilancio ha visto alcune modifiche agli articoli 119 e 121. L’Agenzia delle Entrate per far chiarezza ha pubblicato una guida completa agli incentivi.

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Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di accedere alla super detrazione dell’ecobonus 2020 anche per interventi di efficientamento energetico abbinati ad almeno uno dei tre interventi precedentemente descritti.

Per usufruire della detrazione al 110%, non basta quindi svolgere interventi come sostituzione e posa di infissi, adottare schermature solari o sostituire impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione con efficienza almeno di classe A, ma questi lavori devono essere svolti in congiunzione con quelli spiegati nei tre punti precedenti.

Per richiedere Ecobonus Breve guida, consultate il sito istituzionale dell’Agenzia ENEA Agenzia ENEA.

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