Variazione del codice fiscale del condominio

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La variazione del codice fiscale del condominio è la variazione della persona di riferimento, nel caso del condominio del legale rappresentante.

Ogni nuovo amministratore (o comunque ogni condomino a seguito di cessazione dell’amministratore cui non segua nuova nomina, es. nei condomini ove ciò non è obbligatorio) deve provvedere alla richiesta di variazione del codice fiscale.

Il cambio dell’amministratore (o la soppressione del suo ufficio) determinano una variazione del legale rappresentante, sicché tale circostanza deve essere portata all’attenzione degli uffici finanziari.

L’omessa variazione del codice fiscale ed al suo pari l’omessa comunicazione della variazione, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 13 d.p.r. n. 605/1973.

La domanda di variazione dev’essere presentata dal nuovo amministratore di condominio, è l’amministratore, ai sensi dell’art. 1130 n. 5 c.c. ad avere il compito di adempiere agli adempimenti fiscali.

L’amministratore revocato o dimissionario che resta referente per quel codice fiscale perché il suo successore comunica la variazione ovvero perché il successore non si è attivato, ovvero perché non v’è successore.

In questi casi, lo ricordiamo, nulla vieta all’amministratore uscente, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno, di comunicare all’Agenzia delle Entrate che non è più lui l’amministratore – allegando alla comunicazione verbale di revoca e/o accettazione delle dimissioni – e quindi chiedere la dissociazione del suo nome dalla legale rappresenta del condominio.

Chiunque avendo la denominazione del condominio ed il suo codice fiscale può sempre verificarne la correttezza dal sito dell’agenzia delle entrate.

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